Principio di diritto n. 2
Agenzia delle entrate - 27/01/2020
Nessuna agevolazione per gli intermediari titolari di contratti di locazione operativa con il locatario
L’iper ammortamento di cui all’articolo 1, comma 9 e ss. della L. 232/2016 non si applica all’intermediario finanziario che è titolare, nella veste di locatore di un contratto di locazione operativa, di beni materiali strumentali in relazione al processo produttivo dell’impresa locataria. L’iper ammortamento consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione fruibile dai soggetti che acquisiscono da terzi in proprietà o in leasing i beni materiali strumentali nuovi compresi nell’elenco di cui all’allegato A annesso alla L. 232/2016. I beneficiari dell’agevolazione sono quindi i proprietari (nel caso di acquisto in proprietà) o i locatari finanziari (nel caso di acquisto tramite leasing finanziario). La circolare n. 4/2017 ha chiarito che sono esclusi dal beneficio i beni utilizzati in base a un contratto di locazione operativa o di noleggio. Per tali beni, la maggiorazione potrà spettare all’impresa di noleggio o che effettua la locazione operativa esclusivamente se costituiscono oggetto dell’attività principale o tipica dell’impresa, vale a dire che il processo di produzione del servizio di noleggio o di locazione operativa costituisca l’attività o una delle attività svolte abitualmente dall’impresa. Gli intermediari che pongono in essere contratti denominati di “locazione operativa” sono esclusi dall’ambito soggettivo di applicazione dell’iper ammortamento.